Iscrizione al Sindacato
| Modulo Iscrizione Soci Attivi | Da compilare, stampare in duplice copia e spedire, debitamente sottoscritto a: | |
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Stralcio Statuto Dircredito |
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TITOLO 2°
ISCRIZIONE AL SINDACATO – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI Art. 3 – Iscrizione
1. Possono essere iscritti al Sindacato - su domanda - i dipendenti in servizio, in quiescenza e coloro che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo (questi ultimi equiparati ad ogni effetto al personale in quiescenza), appartenenti alle categorie dei Dirigenti, dei Quadri Direttivi e delle Alte Professionalità, tutte denominate per brevità Personale dell’Area Direttiva: - delle Banche, Società finanziarie, similari nonché società strumentali, Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate; - delle Società di gestione e revisione e in genere delle Società, Aziende di Credito, Istituti ed Associazioni del settore bancario e parabancario e similari; - delle Aziende di riscossione tributi; - delle Società e/o Aziende di Credito di diretta emanazione e/o controllate e/o collegate alle Aziende di Credito e/o Società di cui sopra; - delle Fondazioni bancarie e Società da queste partecipate; - degli Enti o Società, comunque denominati, che esercitino attività di raccolta e/o impiego fondi presso il pubblico; - delle Aziende di Credito, Società e Fondazioni sopra indicate, appartenenti a categoria diversa da quella del personale dell’area direttiva, che il Sindacato ritenga assimilabile e di cui abbia consentito l'associazione; tutte successivamente denominate per brevità Aziende del settore. 2. Gli iscritti che lasciano l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo devono essere equiparati, a tutti gli effetti, ai soci pensionati. 3. Non costituisce motivo di incompatibilità l’appartenenza ad Associazioni di carattere non strettamente sindacale ed albi di carattere professionale. Art. 4 – Contributi sindacali
1. I soci sono tenuti a corrispondere il contributo nelle misure deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, con le modalità e i criteri fissati dalla Giunta. 2. Il contributo associativo non è trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non è soggetto a rivalutazione. Art. 5 – Perdita qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
per dimissioni, da comunicare per iscritto al Sindacato; per l'espulsione determinata da gravi motivi morali e disciplinari secondo le norme dell'art. 31; per il mancato versamento del contributo sindacale; per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Colui che ha perso la qualità di socio decade da tutti gli incarichi ricoperti in seno ad Organi e Commissioni del Sindacato e delle Organizzazioni sindacali federali e confederali cui il Sindacato stesso aderisce, e da ogni altro incarico cui è stato designato dagli stessi. Art. 6 - Doveri ed obblighi dei soci
1. La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti statutari e segnatamente alla disciplina sindacale ed alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi stipulati dal Sindacato. L'iscrizione è a tempo indeterminato, salvi i casi di perdita della qualità di socio. 2. E' fatto obbligo al socio di comunicare per iscritto e prontamente qualsiasi modificazione del suo rapporto di lavoro e/o della sua residenza, nonché dell'eventuale sopravvenienza di motivi di incompatibilità con la qualità di socio che ricopre cariche sindacali,a termini del presente Statuto. |




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